mercoledì 15 gennaio 2025

Sullo “scudo penale” per i poliziotti

 


La cosa non sembra interessare più di tanto l’opinione pubblica. In particolare il comune cittadino. Il che non significa che non stia accadendo qualcosa di grave. Con possibili conseguenze sgradevoli per tutti i cittadini.

Si pensi a un anziano alla guida, con occhiali, che di sera, per sua sventura, sotto la pioggia, non veda la paletta della polizia, magari in borghese, e per questo preso a pistolettate. O per chi,colpito da improvvisa sfortuna, una volta sceso dall’auto, venga freddato perché ha portato la mano versa la tasca interna della giacca per tirare fuori i documenti. Sono cose che potrebbero capitare.

La destra dice che lo “scudo penale” per il poliziotto che spara e uccide è un’ invenzione dei giornali di sinistra. Chi scrive non è di sinistra (a dire il vero neppure di destra). Però non può non invitare i lettori a riflettere sulla questione. Si legga qui intanto:

Secondo fonti del governo (…) non si tratterebbe, di una ‘scriminante’ o di una causa di non punibilità, né si interverrebbe sul diritto sostanziale, ma sul codice di procedura penale (…) immaginando forme di non immediata iscrizione nel registro degli indagati quando è evidente che l’appartenente alle forze dell’ordine ha usato l’arma di ordinanza nell’esercizio delle sue funzioni” (*).

E chi deve stabilire l’evidenza? Se non un magistrato? Qui la necessità, come prevede l’attuale normativa, dell’ iscrizione al registro degli indagati. A tutela stessa dell’indagato. Cioè del poliziotto che ha sparato, eccetera, eccetera.

Si noti intanto come scrivevamo ieri l’altro (**), l’idea, non così innocua, di stravolgere il codice di procedura penale, che invece nei suoi principi dovrebbe porre cittadini e poliziotti ( o comunque le forze dell’ordine) su in piano di parità dinanzi alla legge. Per chi non lo sapesse, si chiama eguaglianza formale.

Si dice però che non si vuole intervenire sulle “scriminanti”.

Un passo indietro. Che si intende con questo termine? Le cause di giustificazione, dette appunto scriminanti, sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che di regola costituirebbe reato, non acquista tale carattere perché consentito o imposto dalla legge. Ad esempio l’uso delle armi nei casi di difesa legittima (art. 52) ; il consenso dell’avente diritto (art. 50) ; l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere (art. 51) ; l’uso legittimo delle armi (art. 53); lo stato di necessità (art. 54).

Stesso discorso per la non punibilità. In quest’ultimo caso, si parla della distinzione tra cause di giustificazione (come per gli articoli appena citati) e le cause di esclusione della pena (o cause di non punibilità): si pensi a situazioni in cui il reato non viene escluso, che tuttavia consentono all’ordinamento per ragioni di opportunità, di non applicare pena o altra forma di sanzione penale. In altre parole, una forma di speciale immunità per i poliziotti.

Però, nonostante ciò, si ammette che si vuole intervenire sul Codice di procedura penale. Quindi? Scudo (di procedura) penale…

Possiamo dire una cosa alla buona? Se non è zuppa è pan bagnato. Vedremo cosa escogiteranno. Fermo restando un fatto fondamentale: che comunque sia questa destraccia, dalle radici missine, che poi sarebbero neofasciste, perché l’intento del Movimento sociale era quello rivitalizzare il fascismo, considera gli italiani, e forse non a torto purtroppo, come un pugno di scemi.

Inciso: nei venti anni del nostro blog, che cadono nel 2025, mai ci siamo visti costretti a scendere in dettagli così tecnici. Con la destra al potere è cambiato tutto. Oltre che sociologi e metapolitici, pur di difendere le nostre libertà, dobbiamo improvvisarci avvocati. Che malinconia. Soprattutto per il palloso (pardon) uso di note al testo. Un apparato, per l’appunto tecnico, che non aiuta la lettura…

Torniamo sul punto. Qui non si tratta di escogitare modifiche procedurali. Perché è in gioco qualcosa di più importante. Che si vuole nascondere agli italiani, tra l’altro già molto disattenti.

Cosa dicevamo? Che lo stato di diritto può essere stravolto e trasformato, rendendo legale ciò che dal punto di vista del principi costituzionali non è legittimo. Pensiamo alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (***).

L’ attribuzione di una speciale immunità ai poliziotti, anche in termini di procedura penale, ma comunque per legge, quindi legale, resta invece illegittima dal punto costituzionale, perché il poliziotto, per così dire, sarebbe considerato per legge più uguale degli altri. Troppo rigida la nostra distinzione tra legalità e legittimità? Forse. Però qui sono in gioco libertà fondamentali. E la rigidità si impone da sola.

Inoltre siamo dinanzi al conferimento di una speciale licenza di uccidere, per dirla brutalmente. Si va contro l’articolo 27 della Costituzione sulla presunzione di innocenza, sulla natura umanitaria e rieducativa delle pena e sul rifiuto della pena di morte. Insomma si consentirebbe al poliziotto, di tramutarsi in giudice, in violazione di qualsiasi principio di proporzionalità della pena, grande conquista della civiltà giuridica moderna, e (perché no?) della divisioni dei poteri, potente pilastro dello stato di diritto

Per portare acqua al mulino della pistola facile si evoca il caso del carabiniere di Rimini, indagato ingiustamente, secondo la destra, per eccesso di legittima difesa. E sia.

Però la verità giudiziaria, diciamo così, deve essere stabilita da un giudice non dalla polizia. Che invece è parte in causa. O ancora peggio dal governo. Ricordiamo a Giorgia Meloni e Guido Crosetto che in una liberal-democrazia è buona regola conferire gli encomi dopo le indagini della magistratura. Non prima.

In una liberal-democrazia…

Carlo Gambescia

(*) Qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/01/14/fonti-di-governo-non-ce-scudo-penale-la-misura-allo-studio-non-andra_b87ff82d-4ac4-42a1-b1ac-2676b22836cd.html .

(**) Qui: https://carlogambesciametapolitics2puntozero.blogspot.com/2025/01/abedini-libero-stato-di-diritto-e.html .

(***) Qui: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3 .

(****) Qui: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-27 .

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