Discoteche e giustizia amministrativa
Una sentenza scontata…
Lo studio sociologico della
giustizia amministrativa può sembrare un argomento barboso, da addetti ai
lavori, invece non è
così. Si pensi alla
sentenza del Tar che ha
recepito la decisione politica - perché di questo si tratta, come vedremo - di
chiudere le discoteche. Diciamo
che era scontata.
Sotto questo aspetto il verdetto torna utile per capire, diremmo
in modo esemplare, come all’espansione del diritto amministrativo (e dei suoi aspetti giurisdizionali) corrisponda sempre, per così dire, la
progressiva riduzione del tasso di liberalismo di un sistema sociale, addirittura fino al suo azzeramento.
Che cos’è la giustizia amministrativa? I lettori che hanno
fretta possono andare su
Wiki per apprendere che
«l’esistenza di un sistema di giustizia amministrativa è una delle
caratteristiche essenziali dello stato di diritto poiché, in questo modo, si rende
effettiva la sottoposizione della pubblica amministrazione alla legge, secondo
il principio di legalità » (*).
Ovviamente le cose sono più
complesse (**), però la citazione serve a capire, in due battute, come,
sociologicamente parlando, la
giustizia amministrativa non sia parte integrante dello stato di diritto
liberale, come talvolta si ripete, ma rappresenti,
sociologicamente, una
specie di longa manus (anche qui semplificando) del
potere politico.
Si legga la sentenza sulle discoteche. Cosa dice?
« Nelle premesse del provvedimento impugnato si richiama la
“comune volontà della Conferenza dei presidenti delle Regioni e del Ministero
dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con
le Associazioni di categoria, al fine di individuare interventi economici di
sostegno nazionale al settore interessato”. E' quanto si legge nel decreto del
Tar in merito alla ricorso - respinto dal Tribunale Amministrativo - dei
gestori contro la chiusura delle discoteche per l'emergenza Covid. […] Per il
Tar, “nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del
giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto
all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave
epidemia in atto” e
“tale interesse costituisce l'oggetto primario delle valutazioni
dell'Amministrazione, caratterizzate dall'esercizio di un potere connotato da
un elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione
alla pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all'esigenza di una
modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva
del massimo contenimento del rischio” » (***).
Altro che principio di legalità… Principio che afferma,
sintetizzando, che ogni attività dei poteri pubblici non debba trovare altro fondamento che nelle leggi approvate dal parlamento, in quanto espressione della sovranità popolare. Detto altrimenti, i giudici
amministrativi, ben
trincerati dietro una gerarchia politico-sociologica degli interessi, hanno glissato sulle reiterate violazioni del principio di legalità racchiuse negli ormai famigerati decreti antiCovid-19 del governo giallo-rosso,
ribadendo l’idea che l’interesse pubblico debba sempre prevalere su quello dei
privati cittadini. E
chi decide - ecco il
punto - se un interesse sia pubblico o
meno? Il governo. Perciò i giudici amministrativi non
fanno che adeguarsi politicamente, comportandosi, ripetiamo da longa manus
dell’esecutivo. Altro che
stato diritto…
Naturalmente abbiamo semplificato, con l’occhio del sociologo, per facilitare la comprensione
politologica di complicati concetti giuridici Tuttavia
la sostanza del discorso non cambia: quando si priva il diritto amministrativo
del principio di legalità, sostituendovi la priorità degli interessi (la
dottrina italiana parla di “interessi legittimi”) si spalancano inevitabilmente le
porte dello stato di diritto al potere extralegale dello statalismo più devastante
e ottuso. E, cosa più grave, con
il consenso dei giudici.
In linea di principio, attraverso lo stesso criterio della prevalenza
dell’interesse pubblico, gestito ad esempio da un governo antisemita, si
potrebbero reintrodurre normative rivolte a non consentire ai cittadini di religione ebraica, in nome di un interesse pubblico superiore, il possesso di beni e l'esercizio di determinate professioni. Come purtroppo è già accaduto.
Certo, in Italia, esistono anche
la giustizia ordinaria e costituzionale, sfere che non si
occupano principalmente di interessi legittimi ma soprattutto di diritti
soggettivi. Di conseguenza, il
tasso di liberalismo interno al sistema sociale italiano non è pari a zero. Ma il forte rischio di un deperimento non può essere negato. Sotto questo aspetto entra in gioco l’indipendenza non solo
formale ma ideologica dei giudici ordinari e costituzionali. Dal momento che un giudice statalista,
ragionerà come un giudice amministrativo… E
quanti sono i giudici statalisti nell’ordinamento italiano ?
Risponderemo alla domanda un’altra volta. Una pena al giorno,
diciamo così…
Carlo Gambescia
(*) Qui: https://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia_amministrativa .
(**) Come esempio di maggiore complessità si veda qui: http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-amministrativa/ . Voce, la cui comprensione, presuppone alcune conoscenze preventive in materia.
(***) Qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/08/19/il-tar-no-alla-riapertura-delle-discoteche-respinte-le-richieste-dei-gestori-_63271e1a-193c-4fa3-97fb-60cbefe60760.html . Il grassetto è nel testo.
(**) Come esempio di maggiore complessità si veda qui: http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-amministrativa/ . Voce, la cui comprensione, presuppone alcune conoscenze preventive in materia.
(***) Qui: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/08/19/il-tar-no-alla-riapertura-delle-discoteche-respinte-le-richieste-dei-gestori-_63271e1a-193c-4fa3-97fb-60cbefe60760.html . Il grassetto è nel testo.