giovedì 20 giugno 2013

Il libro della settimana: John Witte jr, Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana, a cura di Andrea Pin, intr. all’ ed. it. di Brian E. Ferme, pref. all’ed. or. Di Martin E. Marty, Liberilibri, Macerata 2013, pp. XXVIII-458, euro 20,00 




http://www.liberilibri.it/john-witte-jr./208-diritto-e-protestantesimo.html  

Ci sono libri che rinviano ad altri libri e che scatenano nella mente del lettore autentiche tempeste mnemoniche,  teatro naturale  di  eclettiche  riflessioni, ricche associazioni di idee,  spunti interdisciplinari:  una manna per l'intelligenza.  A tale creativa categoria appartiene Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana (Liberilibri), scritto da John Witte jr, già allievo d Harold J. Berman  e al presente  direttore del Center for the Study of Law and Religion,  importante centro di ricerca plasmato  da Berman (per maggiori informazioni su Witte: http://cslr.law.emory.edu/people/person/name/witte-jr/  ).
Il libro, sostanzialmente, fa il punto sul ruolo storico  della Riforma protestante -  che a dirla tutta fu una vera e propria rivoluzione (politica, sociale, eccetera) -  ,  puntando le luci   sulla doppia interazione tra luteranesimo e società moderna e  tra diritto e religione.  Tuttavia,   l'opera di  Witte non è  una  ricostruzione (l'ennesima)   tracciata  da un  tardo epigono dello storicismo tedesco.   In realtà,  Diritto protestantesimo, che per  finezza ricostruttiva fa concorrenza  a Diritto e rivoluzione I e II di Berman (di cui ci siamo occupati qui:http://carlogambesciametapolitics.blogspot.it/2011/12/il-libro-della-settimana-harold-j.html  -http://carlogambesciametapolitics.blogspot.it/2007/02/i-libri-della-settimana-hj-berman.html  ), ruota magnificamente  intorno  a due grandi  questioni sociologiche: a) la continuità della tradizione, comunque la si intenda; b) la normalizzazione post-rivoluzionaria, come fattore ciclico.
Il che serve a  spiegare le tempeste mnemoniche di cui sopra.  Infatti,  leggendo il libro di Witte il nostro pensiero  è subito  andato ai lavori di Shils sul tradizione (Tradition ) e di Sorokin sulla rivoluzione ( The Sociology of Revolution). Shils  si sofferma sull'impemeabilità alla decadenza politica delle grandi tradizioni,  dovuta a profonde ragioni organizzative come nel caso del più che longevo diritto romano; Sorokin  invece ipotizza, e in larga misura riesce a provare,  come nelle rivoluzioni, ciclicamente,  alle  fasi di anarchia sociale  ne  seguano  altre  di   riorganizzazione societaria.  
Si tratta, per così dire, degli stessi  fondati sillogismi sociologici che  innervano Diritto e protestantesimo, per inciso, ottimamente tradotto da Elena Frontaloni. Scopriamoli insieme.
Fase I: Lutero, il teologo, attacca, e non solo verbalmente, le istituzioni della Chiesa Cattolica, a partire dal diritto canonico; Fase II: le terre germaniche precipitano nell’anarchia; Fase III: Filippo Melantone, Johannes Eisermann Johann Oldentorp pongono le basi intellettuali  per una normalizzazione sociale e politica, recuperando all’interno della dottrina giuridica luterana, il diritto canonico; Fase IV:  sorge la Germania westfaliana,  polverizzata politicamente ma libera dalle devastanti lotte sociali e religiose.  Il tutto,  tra il 1517 e il 1648.  Ma cediamo la parola a Witte: « I giuristi luterani citarono il diritto canonico cattolico come valida fonte per il diritto civile protestante, con più disinvoltura di Lutero. Lutero alla fine aveva stretto una riluttante pace con alcune leggi del diritto canonico, riconoscendo la loro utilità nella definizione dei codici disciplinari della Chiesa e dell’ equità (aequitas) delle norme per lo Stato.  Ma rimase fermamente contrario all’uso della tarda legislazione medievale papale, sia nella creazione delle leggi, sia nell’insegnamento del diritto» (p. 27). Per contro, in seguito,  « i giuristi luterani furono meno severi. Fecero uno spigliato utilizzo dell’intero Corpus iuris canonici nei loro testi, corsi, pareri opinioni giuridiche, e progetti di legge. E condensarono quest’uso del diritto canonico dentro innovative teorie della Chiesa e dello Stato» (pp. 26-27).   Perché? Per   considerazioni  organizzative e antropologiche:  due questioni, non da poco,  con  le quali  - ecco il punto sociologico -  anche  i rivoluzionari, prima o poi devono fare i conti: « Sostennero [i giuristi luterani, ndr]. che la Chiesa invisibile del regno celeste poteva sopravvivere bene con i soli insegnamenti della Bibbia, libera dagli ulteriori vincoli del diritto canonico. Ma la Chiesa visibile del regno terreno, colma di peccatori e di santi, necessitava sia degli insegnamenti biblici sia della giurisprudenza ecclesiastica per essere ben governata, Sostennero che il diritto canonico medievale , come distillato delle norme contenute nelle Bibbia fosse una valida legge per la Chiesa visibile e per questo andasse comunque usato» (p. 27). Cosicché, conclude Witte, «questa somma di idee, che è insieme una nuova ecclesiologia e una nuova giurisprudenza, diede un robusto fondamento logico per un’ampia conversione e convergenza tra il diritto canonico medievale cattolico e il diritto civile luterano» (Ibid.).  Il che  prova  la natura sottilmente conservatrice di tutte le rivoluzioni, nonché  l’esistenza di un' importante  costante della politica. Quale?   Quella che impone a ogni movimento, pena la sparizione immediata, la trasformazione,  in istituzione, come è  avvenuto anche per il protestantesimo.  Ciò però non implica,  da parte nostra,  l'adesione in toto  alla nota  tesi di Troeltsch  sul protestantesimo come "Tipo-Chiesa", tra l'altro molto ben riformulata e discussa  da Witte (pp. 45-52).   Non  vorremmo però  imbrogliare le acque  con troppe sottigliezze  critiche  e  far così  fuggire  i possibili  lettori del libro....  A dire il vero,  abbiamo privilegiato solo alcuni  aspetti, quelli più interessanti dal punto di vista sociologico,  di un  testo  ricco e ben costruito, che affronta con larghezza di dettagli e giusta densità tutti gli aspetti della teologia politico-giuridica luterana: dalla dottrina dei due regni ( e del potere terreno, conteso  e  "teso"  tra verticalità e orizzontalità)  alla teologia evangelica del matrimonio; dal ruolo infragiuridico della cultura biblica e del Decalogo ( tra l'altro, quest'ultimo, tema bermaniano per eccellenza) alle conseguenti stratificazioni nei campi  della pubblica istruzione  e della lotta alla povertà. Una trattazione da cui emergono le diversità tra protestantesimo (in particolare luteranesimo) e illuminismo: due correnti di pensiero spesso frettolosamente accomunate e respinte en bloc. In questo senso, Diritto e protestantesimo - come del resto gli ottimi libri di Berman - può essere un’importante occasione di riflessione sine ira et studio.
Esemplari, al riguardo, le salomoniche conclusioni di Witte: « L’eredità giuridica di Lutero pertanto non dovrebbe essere indebitamente romanzata né condannata. Coloro che difendono a spada tratta Lutero come padre della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza farebbero meglio a ricordare le sue grandi simpatie per l’ élitarismo, lo statalismo e lo sciovinismo. Chi vede nei riformatori soltanto dei belligeranti alleati della repressione dovrebbe riconoscere che erano anche benevoli rappresentanti del welfare. Incline come era al ragionamento dialettico, e consapevole delle intrinseche virtù e dei vizi delle conquiste umane. Lutero medesimo sarebbe probabilmente giunto a conclusioni simili» (p. 336).
Concludendo,  un libro da non perdere. Di quelli che aiutano il lettore a coltivare il senso critico senza mai rinunciare al buon senso. Insomma,  a volare alto senza farsi male.


Carlo Gambescia

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