martedì 24 agosto 2010

 Precisazioni
Costituzione formale, materiale e sostanziale


Ieri sera, in un 'intervista al TG3, il costituzionalista Michele Ainis ha chiesto ironicamente "una fotografia" della “Costituzione sostanziale italiana”, appunto per provarne la misteriosa esistenza…
Di regola, gli studiosi di diritto pubblico distinguono tre di tipi di costituzioni, sintetizziamo dal classico Lavagna:

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a) la “Costituzione come struttura della comunità statale, come presenza e coordinamento delle forze politiche conviventi nello stato” (Costituzione in senso materiale); b) la “Costituzione come ordinamento costituzionale dello stato, cioè l’insieme delle norme che regolano la società statale nei suoi aspetti fondamentali indipendentemente dalle fonti politiche e formali da cui queste provengono” (Costituzione in senso sostanziale); c) la “Costituzione come atto solenne, scritto e quindi volto come particolare fonte di diritto introduttrice di norme volte a concretizzare l’ordinamento supremo dello stato” (costituzione in senso formale).
(Carlo Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, Utet 1976, 3° edizione, p. 185).
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Pertanto – e ci scusiamo per l’invasione di campo, siamo umili sociologi – la Costituzione sostanziale esiste ed è rappresentata da un diritto costituzionale in divenire, introdotto da “fatti normativi originari” ma anche da “consuetudini” . La sola cosa importante è che essi riflettano i caratteri “dell’ordinamento essenziale dello stato”.
Di conseguenza e dal momento che l’ordinamento costituzionale italiano riserva, in termini essenziali, al popolo la sovranità (articolo 1), non rispettare la sovranità del popolo, contrapponendo, e a danno della seconda, costituzione formale a costituzione sostanziale (addirittura negandone l’esistenza), significa violare e ridicolizzare l’ordinamento costituzionale italiano.
Del resto il concetto di Costituzione sostanziale apre saggiamente a fattori extragiuridici: in senso stretto, sociologici; fattori che operano in tutte le società e che regolano il naturale mutamento sociale e politico. Il perpetuo divenire delle cose umane.
Ricapitolando: Costituzione materiale (l’Italia è una Repubblica democratica); Costituzione sostanziale (la sovranità è del popolo); Costituzione formale (detta sovranità è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione).
E’ ovvio che qualsiasi tentativo di riforma che andasse contro la triplice costituzione materiale, sostanziale e formale (ad esempio la trasformazione della Repubblica in una Monarchia, oppure "l’azzeramento" della sovranità popolare) costituirebbe, come si dice, un vulnus costituzionale. O peggio, un colpo di stato.
Certo, si tratta di un equilibrio complesso, che rinvia alla sociologia del diritto, ma ineludibile. Dal momento che nessuna delle tre tipologie vale per se stessa. Tra diritto, società e politica deve sempre esservi interazione… E a ciò, in particolare, si presta il concetto di costituzione sostanziale, la cui plasmabilità riflette il divenire sociale, naturalmente entro i limiti imposti dalle altre due tipologie. Occorre, per quanto possibile, perseguire l' armonia tra forma, materia e sostanza della Costituzione.
Concludendo, ogni saggio costituzionalista, a partire dal professor Ainis, invece di fare ironia sulla “Costituzione sostanziale”, dovrebbe auspicare maggiore armonia fra le tre tipologie costituzionali, e in ultima istanza tra diritto e società.
Insomma, mai scambiare la parte per il tutto. Un buon giurista dovrebbe essere anche buon sociologo.

Carlo Gambescia

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