Precisazioni
Costituzione formale, materiale e sostanziale
Ieri
sera, in un 'intervista al TG3, il costituzionalista Michele Ainis ha chiesto
ironicamente "una fotografia" della “Costituzione sostanziale
italiana”, appunto per provarne la misteriosa esistenza…
Di regola, gli studiosi di diritto pubblico distinguono tre di tipi di
costituzioni, sintetizziamo dal classico Lavagna:
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a) la “Costituzione come struttura della
comunità statale, come presenza e coordinamento delle forze politiche
conviventi nello stato” (Costituzione in senso materiale); b) la “Costituzione
come ordinamento costituzionale dello stato, cioè l’insieme delle norme che
regolano la società statale nei suoi aspetti fondamentali indipendentemente
dalle fonti politiche e formali da cui queste provengono” (Costituzione in
senso sostanziale); c) la “Costituzione come atto solenne, scritto e quindi
volto come particolare fonte di diritto introduttrice di norme volte a
concretizzare l’ordinamento supremo dello stato” (costituzione in senso
formale).
(Carlo Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, Utet 1976, 3° edizione,
p. 185).
.
.
Pertanto – e ci scusiamo per l’invasione di
campo, siamo umili sociologi – la Costituzione sostanziale esiste ed è
rappresentata da un diritto costituzionale in divenire, introdotto da “fatti
normativi originari” ma anche da “consuetudini” . La sola cosa importante è che
essi riflettano i caratteri “dell’ordinamento essenziale dello stato”.
Di conseguenza e dal momento che l’ordinamento costituzionale italiano riserva,
in termini essenziali, al popolo la sovranità (articolo 1), non rispettare la
sovranità del popolo, contrapponendo, e a danno della seconda, costituzione
formale a costituzione sostanziale (addirittura negandone l’esistenza),
significa violare e ridicolizzare l’ordinamento costituzionale italiano.
Del resto il concetto di Costituzione sostanziale apre saggiamente a fattori
extragiuridici: in senso stretto, sociologici; fattori che operano in tutte le
società e che regolano il naturale mutamento sociale e politico. Il perpetuo
divenire delle cose umane.
Ricapitolando: Costituzione materiale (l’Italia è una Repubblica democratica);
Costituzione sostanziale (la sovranità è del popolo); Costituzione formale
(detta sovranità è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione).
E’ ovvio che qualsiasi tentativo di riforma che andasse contro la triplice
costituzione materiale, sostanziale e formale (ad esempio la trasformazione
della Repubblica in una Monarchia, oppure "l’azzeramento" della
sovranità popolare) costituirebbe, come si dice, un vulnus costituzionale. O peggio, un colpo di stato.
Certo, si tratta di un equilibrio complesso, che rinvia alla sociologia del
diritto, ma ineludibile. Dal momento che nessuna delle tre tipologie vale per
se stessa. Tra diritto, società e politica deve sempre esservi interazione… E a
ciò, in particolare, si presta il concetto di costituzione sostanziale, la cui
plasmabilità riflette il divenire sociale, naturalmente entro i limiti imposti
dalle altre due tipologie. Occorre, per quanto possibile, perseguire l' armonia
tra forma, materia e sostanza della Costituzione.
Concludendo, ogni saggio costituzionalista, a partire dal professor Ainis,
invece di fare ironia sulla “Costituzione sostanziale”, dovrebbe auspicare
maggiore armonia fra le tre tipologie costituzionali, e in ultima istanza tra
diritto e società.
Insomma, mai scambiare la
parte per il tutto. Un buon giurista dovrebbe essere anche buon sociologo.
Carlo Gambescia
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